Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Soppressione degli Ordini professionali degli agenti di cambio di Milano e Roma)
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A ciascun iscritto è riconosciuto un indennizzo, nella misura di euro trentamila, per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.»;
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo.