Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso.».