Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In relazione alle attività svolte dall'Ente nazionale per il microcredito anche nell'ambito dei progetti rientranti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la vigilanza sull'ente è trasferita dal Ministero per lo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire con proprio decreto le risorse stanziate per interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.