Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Gli Enti pubblici possono, al fine di garantire la realizzazione delle opere olimpiche di competenza, procedere alle assunzioni di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione delle predette opere e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».