Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento».