Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo il ricorso alla sospensione temporanea qualora tale istituto sia previsto dallo specifico ordinamento professionale;
b) al capoverso comma 7-quater:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono mantenere» con la seguente: «mantengono»;
2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tali casi, ai fini previdenziali, i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività di lavoro dipendente all'interno della pubblica amministrazione sono equiparati al reddito professionale soggetto a contribuzione presso la Cassa previdenziale di appartenenza».