Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Semplificazione assunzioni personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))
1. Per le annualità 2022-2026, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni, le Unioni di comuni e le Città Metropolitane, soggetti attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel limite del 5 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, ponendo i relativi costi a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e inserendoli nel quadro economico complessivo dell'opera.
2. Per i casi di cui al comma 1, non è richiesta la verifica preventiva di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».