Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di ingresso per lavoro)
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;».
2. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19, è inserito il seguente:
«19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.».