Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.»;
b) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.