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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
30.3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

   1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

   a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;

   b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;

   c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;

   d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;

   e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;

   f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

   2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.
   3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-bis e 19 del presente codice.».