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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
27.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022».

  2-ter. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

   b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.
   2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».