Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
1. All'articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui l'utilizzo ulteriore dei dati di cui al comma 1 sia effettuato da strutture sanitarie pubbliche e accademiche, nonché da persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, esclusivamente per scopi di ricerca medica e scientifica, non è richiesta l'autorizzazione preventive del Garante, ma è sufficiente che sia comunicato allo stesso l'avvio di tale utilizzo, dichiarando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 1.
Il Garante può verificare, a seguito di tale comunicazione, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate e prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti.».