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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
26.02.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano straordinario riservato al personale tecnico universitario con abilitazione ASN)

  1. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro annui. Tale incremento è destinato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, e destinato all'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione dei fabbisogni in attuazione della disposizione di cui al comma 1 e alla definizione dei criteri di riparto delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.