stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.36. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.36.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
  6-ter. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.
  6-quater. Il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti.».
  6-quinquies. Il secondo periodo del comma 9, lettera f), dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente: «I soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b) del presente comma, integrata secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo alle condizioni di cui alla lettera g).».
  6-sexies. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni grado di istruzione, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste da Linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione. Le istituzioni scolastiche stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e la composizione. Il medesimo regolamento stabilisce che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività del centro sportivo scolastico sono definite dal collegio dei docenti e programmate dal consiglio di istituto, anche in collaborazione, ove esistenti, con le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che abbiano la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede effettiva del centro sportivo scolastico.»;

   c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle pratiche sportive esclusivamente a docenti di educazione fisica e scienze motorie e sportive, in servizio a tempo determinato o indeterminato, o laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, possono essere stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive e di altre attività complementari.».