Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2021, n. 106, sono soppresse le parole da: al fine di tutelare fino a: qualunque sede della provincia chiesta.