Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento.».