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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.07.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di semplificazione per lo sviluppo energetico sostenibile)

  1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati a effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita dall'INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.
  2. Qualora l'organismo abilitato di cui al comma 1 intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a 5 milioni di euro.