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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2021  [ apri ]
20.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”».

ident.