Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie e delle attività ad essa strumentali è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo.».