Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine ludiche e natatorie».