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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.07.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale per i rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per i rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio.
  2. Con riferimento ai rifiuti come definiti nel raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, è consentito, per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le «quantità massime» fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.
  4. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  5. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui ai commi 2 e 3, constatato il carattere emergenziale e temporaneo della presente disposizione, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.