Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e regionali)
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e regionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali e regionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)»;
b) alla rubrica dell'articolo 4-ter, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» sono inserite le seguenti: «e regionali».