Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla fine, dopo le parole: «può presentare un'offerta» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura».