Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure in materia di biogas e biomasse)
1. All'articolo 11 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono usufruire della tariffa onnicomprensiva i seguenti impianti:
a) gli impianti di potenza massima di 650 kW;
b) gli impianti che pur avendo una potenza superiore a 650 kW siano distanti dalla rete gas più di 500 metri e comunque riducano la potenza a 650 kW.
2-ter. La tariffa onnicomprensiva di 233 euro/MWh, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 è concessa per un periodo di 15 anni.
2-quater. Relativamente alle biomasse utilizzabili si tiene conto del seguente schema:
a) una quantità pari ad almeno l'ottanta per cento di sottoprodotti e colture di secondo raccolto;
b) una quantità pari ad almeno il venti per cento di colture non alimentari di cui alla Tab. 1B del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016.».