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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
18.02.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici)

  1. Dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 166-bis.
(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

  1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».