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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis
(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione», inserire le seguenti: «. Le regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già forniti dagli operatori agli organismi competenti ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Per garantire l'effettiva realizzazione e il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione e inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro due milioni per l'anno 2022 si provvede mediante contestuale riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.