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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
17.07. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)

  1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, è effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.