Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis
(Disposizioni per la riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale)
1. Con riguardo alla misura M2C4 del PNRR per la tutela del territorio, al fine di favorire gli investimenti e la ripresa economica e produttiva dei territori, i comuni ricadenti all'interno dei Siti di interesse nazionale di cui al Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono fare richiesta al Ministero della transizione ecologica di riperimetrazione dell'area SIN, per escludere dagli obblighi, procedure e vincoli previsti dalla normativa vigente, quei territori che non presentano fattori di inquinamento ambientale e che, per la tipologia di attività cui sono state interessate, risultano escluse dal rischio di contaminazione e conseguentemente non necessitano di specifici interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica.
2. Il Ministero della transizione ecologica, sentiti gli organi preposti, entro trenta giorni è tenuto a rispondere alla richiesta dell'amministrazione comunale.