Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Siti di interesse nazionale e fondo bonifiche)
1. Il Ministero della transizione ecologica individua con apposito decreto nuovi Siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, previa attività di monitoraggio e verifica sulle aree interessate.
2. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua la dotazione per l'istituzione di un fondo destinato alla bonifica dei siti che negli anni passati sono stati ammessi a progetti di bonifica finanziati dal Governo e non proseguiti dagli enti territoriali.