Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e allo stesso tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».