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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
14.06.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'università e della ricerca e di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, articolo 51-quater, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

   a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le regioni;

   b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

   c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

   d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

   e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie».

  2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

   1 di livello dirigenziale generale;

   4 di livello dirigenziale non generale;

   5 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);

   14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);

   1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

  3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.
  4. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) alle parole: «coordinate da un segretario generale:» sono premesse le seguenti: «e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,»;

    2) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario»;

   b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio»;

    2) al comma 1 lettera d), dopo le parole: «e alle scuole di specializzazione universitarie» sono inserite le seguenti: «a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto»;

    3) la lettera e) del comma 1 è soppressa;

    4) il comma 2 è abrogato.

   c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario)

   1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

   a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le regioni;

   b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

   c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

   d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

   e) supporto alle attività dell'osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

   f) supporto alle attività dell'osservatorio nazionale delle professioni sanitarie».

  5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.