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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015 n. 68.
  2. La Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, di cui al comma 1, è riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, come Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.
  4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina generale, di comunità e cure primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.
  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, definito dai rispettivi decreti ministeriali e rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE.»;

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   e) dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie)

   1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 è riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina generale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.
   2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato al medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare, dell'esperienza professionale acquisita e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
   3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo, oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, regolamenta i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.
   4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-bis è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede per concorso ai sensi dell'articolo 36 del presente decreto.
   5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni vicine.
   6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale. Il relativo titolo è rilasciato dal rettore.
   7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
   8. Nell'ambito della suddetta tipologia di scuola la docenza per la Medicina generale è affidata, nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 13 giugno 2017, n. 402.
   9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.
   10. Presso le strutture della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica. La funzione è affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del Servizio sanitario nazionale, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o in posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa, qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale possono rivestire il ruolo di tutor purché operino in strutture dotate degli standard e dei requisiti formativi definiti con apposito decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.»;

   f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno di medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.»;

    2) al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.»;

   g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, lettera d), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,»;

    2) al comma 3, lettera e), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti dei medici in formazione specialistica» sono inserite le seguenti: «, tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie»;

   h) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro», e dopo le parole: «rappresentanti dei medici in formazione specialistica» sono inserite le seguenti: «, tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie»;

    2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti: «, e di almeno un medico di medicina generale,».

  6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo anche sui posti riservati al personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, ove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università a uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino a un massimo di 120 crediti formativi universitari.
  7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.
  8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina «Medicina generale, di comunità e cure primarie» nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.