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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68»;

   c) all'articolo 24, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.»;

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68».