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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
12.04.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Trattamento contrattuale di formazione specialistica)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, e nei limiti di 80 milioni di euro per il 2022, e 150 milioni dal 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.