Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Ulteriori benefici fiscali ZES)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 2, dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le seguenti: «Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES:
i) i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile;
ii) i costi relativi a progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali;
iii) spese per opere murarie».