Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti «imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018» e le parole «fino ad un massimo di 200.000 euro» sono soppresse;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
4-ter. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».