Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusi elettrodomestici ed attrezzature di classe non inferiore alla A+ o equivalenti (A, o equivalenti, per i forni), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Conseguentemente:
alla lettera c), dopo la parola: funzionali, aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) realizzazione di piscine, ivi comprese le piscine termali nonché, per le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali.