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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

  1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.