Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) nel rispetto della loro autonomia unificare e razionalizzare in un'unica procedura tutti i processi valutativi di base afferenti l'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, la cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, l'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 23 marzo 1999, n. 68, e ogni altra normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità.