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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 3347-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2021  [ apri ]
1.6.
inammissibile

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera g);

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità).

  1. Per garantire il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell'attuazione delle delega di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per quanto riguarda il personale dirigenziale, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.