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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.20. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2022  [ apri ]
7.20. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinati in modo da garantire alle Regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente con le seguenti: lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF;

   al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive istituite dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

7.20. (nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinati in modo da garantire alle Regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente con le seguenti: lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF;

   al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive istituite dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.