Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:
a) racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo la trasformazione dei testi da compilativi in innovativi, al fine di strutturare un Codice tributario unico;
b) il codice dovrà racchiudere i princìpi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea e ai principi espressi e fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
c) il codice dovrà racchiudere la procedura tributaria e delle sanzioni, con:
1) testo unico degli adempimenti e accertamento;
2) testo unico delle sanzioni amministrative;
3) testo unico della giustizia tributaria;
4) testo unico della riscossione coattiva.
d) il codice dovrà contenere una parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti norme procedurali specifiche per i singoli prelievi:
1) testo unico delle imposte sui redditi;
2) testo unico dell'IVA;
3) testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo;
4) testo unico dei tributi erariali minori;
5) testo unico in materia doganale, di accise e di giochi;
6) testo unico dei tributi regionali e locali;
7) testo unico delle agevolazioni.