Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) ai fini dei controlli di natura tributaria di qualsiasi natura, prevedere obbligatoriamente che gli uffici preposti non richiedano i documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente, nonché disporre che eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso siano considerate inefficaci.