Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) assicurare l'esclusione delle sanzioni previste in caso di omessi o tardivi versamenti e altre violazioni in materia di compensazione, nei casi di accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza, per ragioni estranee alla propria responsabilità, determinate da comprovate difficoltà finanziarie.