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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Coordinamento delle politiche fiscali con le regioni)

  1. Nell'esercizio della delega, il Governo adotta iniziative per il coordinamento delle politiche fiscali con il coinvolgimento effettivo delle regioni. In particolare, i decreti delegati dovranno:

   a) assicurare alle regioni la disponibilità delle banche dati fiscali nazionali per la programmazione finanziaria e la lotta all'evasione e la disponibilità dell'accesso ai modelli di microsimulazione fiscale utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la stima degli effetti delle politiche fiscali sui tributi regionali;

   b) assicurare alle regioni la codecisione sui programmi annuali di attività dell'Agenzia delle entrate e la rappresentanza istituzionale delle regioni nella stessa;

   c) assicurare alle regioni i gettiti da recupero fiscale in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni, sbloccando in particolare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sull'IVA, cui le regioni compartecipano attualmente per il 70 per cento, prevedendo la partecipazione delle regioni ai costi gestionali;

   d) assicurare alle regioni quota del gettito derivante dagli istituti deflativi del contenzioso riferibile ai tributi regionali;

   e) istituire un Consiglio per il coordinamento delle politiche fiscali, con rappresentanza anche regionale, o rafforzare in tal senso il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.