Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire che il soggetto incaricato del servizio di riscossione verifichi la correttezza e la sussistenza del credito vantato, nonché che tale credito sia effettivamente certo, liquido ed esigibile. La mancata verifica e assenza di tutta la documentazione necessaria per provare l'esigibilità del credito implica la nullità della procedura di riscossione.