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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
8.05.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dei rapporti tra fisco e contribuente)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle norme sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, ai fini della piena attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212:

   a) prevedere, quali condizioni per la successiva utilizzabilità degli elementi di prova raccolti in sede di accertamento:

    1) in sede di verifica fiscale, piena attuazione dell'articolo 12 della medesima legge n. 212 del 2000, in materia di diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda;

    2) generalizzato onere del fisco di procedere a preventivi contraddittori endoprocedimentali, nelle forme previste dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dando conto espressamente delle giustificazioni espresse dal contribuente e argomentando puntualmente sulla loro fondatezza;

   b) prevedere che i procedimenti relativi ad accertamenti fiscali debbano assicurare, a fronte di contestazioni dell'amministrazione, che nelle fasi preliminari al contenzioso tributario, le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;

   c) rafforzare la tutela della privacy del contribuente, in ottemperanza alle disposizioni Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per la rilevazione dei dati dalla fatturazione elettronica che deve essere limitata alle sole informazioni strettamente fiscali;

   d) prevedere la riformulazione del concetto di credito inesistente, circoscrivendone il campo di applicazione ai crediti in relazione ai quali l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

   e) rivedere le norme sul pagamento delle spese di giudizio nell'ambito del contenzioso tributario, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo:

    1) che gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

    2) che in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

    3) che il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;

    4) che sia esclusa l'automatica applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro nelle quali il contribuente risulti soccombente.