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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'Authority di garanzia fiscale.
  2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) l'Authority opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'Authority ha diritto di corrispondere con gli Uffici parlamentari e governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

   b) l'Authority è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei conti, uno tra i magistrati della Corte di cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

   c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

   d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

   e) l'Authority ha il compito di:

    1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

    2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

    3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

    4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

    5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

    6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

    7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

    8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpelli interpretativi su materie di rilevanza specifica;

    9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

    10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'Authority, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

    11) effettuare un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in tutte le relative declinazioni territoriali, all'esito del quale riferisce al Parlamento;

    12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

    13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

    14) avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

  3. Le spese di funzionamento dell'Authority sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  4. Coerentemente a ciò, il Governo è delegato a intervenire sul testo della legge 27 luglio 2000, n. 212, rafforzando le previsioni applicative del principio di autotutela e limitando la derogabilità ai principi istitutivi ivi contenuti.