Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Principi e criteri direttivi per la modifica dello Statuto del contribuente)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la modificazione dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardanti la materia delle comunicazioni tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, nonché la disciplina dell'istanza di autotutela del contribuente, allo scopo di semplificare il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il cittadino, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incentivare le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, stabilendo che ogni atto di quest'ultima debba recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato ed al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo e prevedendo, altresì, che qualora il contribuente si voglia servire di un indirizzo di posta elettronica certificata «intestato» a soggetto diverso da sé, alla comunicazione debba essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente al soggetto titolare dell'indirizzo Pec che effettua l'invio;
b) potenziare l'istituto dell'autotutela tributaria prevedendo che, quando l'istanza di autotutela si fondi su specifiche fattispecie di pronta soluzione da codificare quali errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, prescrizione della pretesa tributaria del contribuente:
1) la presentazione dell'istanza sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo;
2) decorso un termine perentorio dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione equivalga a provvedimento di accoglimento dell'istanza;
3) ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, a supporto dell'istanza di autotutela, produca documentazione falsa, si applica una sanzione amministrativa.