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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria:

   a) attribuzione della giurisdizione tributaria a tribunali e corti di appello tributarie, costituiti presso ciascun capoluogo di regione e composti da:

    1) magistrati tributari professionali, impiegati a tempo pieno, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistratura tributaria, selezionati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

    2) magistrati tributari onorari, scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistratura tributaria onoraria, competenti a decidere, in forma monocratica, esclusivamente sulle controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nonché sulle controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, ed i giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo. Ai magistrati tributari onorari è, altresì, attribuita la funzione di arbitro del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'articolo 17-bis del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992;

   b) costituzione di un organo di autogoverno unitario della magistratura tributaria al fine di assicurarne indipendenza, terzietà e imparzialità ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione;

   c) attribuzione delle funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede secondo criteri di professionalità ed efficienza nel rispetto delle prerogative dell'organo di autogoverno di cui alla precedente lettera b).